Art. 43.
(Commissione di studio).

      1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 41 nonché dei regolamenti di cui all'articolo 42 è istituita, con decreto del Ministro della giustizia, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di Ordini professionali, sindacati e associazioni di professionisti.